Statuto

Statuto FFA e Regolamento in PDF

Statuto FFA con firme in PDF

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Atto costitutivo e Statuto dell’Associazione Futuro Arsenale

Costituzione e Denominazione

Art. 1 E’ costituita l’Associazione Forum Futuro Arsenale1, parte organizzata della Comunità Patrimoniale dell’Arsenale di Venezia, che si obbliga ad operare in conformità a questo Statuto ed al Regolamento.

Logo

Art. 2 Il Logo del FFA è un quadrato di colore rosso con le parole Forum Futuro Arsenale in colore bianco, posizionate una sotto l’altra ad iniziare dalla prima.

Sede e durata

Art. 3 Il FFA ha sede a Venezia centro storico, Cannaregio 6131 ed ha durata illimitata.

Scopi

Art. 4 L’Associazione persegue esclusivamente finalità di tutela dei diritti dei cittadini, promozione e valorizzazione dei beni culturali ed artistici, tutela e valorizzazione dell’ambiente, ed opera in particolare per tutelare, promuovere e valorizzare l’Arsenale di Venezia.

Attività

Art. 5 Le attività dell’Associazione si svolgono secondo quattro linee guida:

  1. Agire sulla base di una visione a lungo termine, che esprima una scelta politica idonea a guidare il destino dell’Arsenale e di Venezia per i prossimi annii, favorendo la residenzialità e la qualità della vita e sviluppando un modello socio-economico alternativo al turismo di massa.

  2. Mantenere l’unità e la continuità storica dell’Arsenale nelle sue relazioni con il mare, la laguna e la città di Venezia in senso ampio.

  3. Favorire l’insediamento di attività produttive, la valorizzazione dei saperi e dell’artigianato tradizionale, le attività di sperimentazione e di ricerca, le attività museali capaci di generare crescita e coinvolgimento sociale, le produzione d’arte, lo sport e le occasioni di socialità per creare un ambiente nel quale le diverse attività si integrino e si stimolino a vicenda.

  4. Governare l’Ardenale attraverso una struttura organizzativa specifica che preveda la partecipazione strutturale e continuativa della cittadinanza nella definizione degli obiettivi, nel monitoraggio delle azioni e della gestione economica e nella valutazione dei risultati.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Soci

Art. 6 I Soci sono esclusivamente persone fisiche e si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Soci fondatori, b) Soci ordinari, c) Soci onorari.

Sono soci fondatori i firmatari di questo documento. Sono soci ordinari le persone approvate dal Consiglio Direttivo in regola col pagamento della quota associativa.

Sono soci onorari le persone che si sono distinte per le loro attività in favore dell’Arsenale di Venezia.

Diritti dei Soci

Art. 7 Ogni Socio ha il diritto di:

  1. essere informato, tramite e-mail, delle attività sociali;

  2. partecipare alle iniziative approvate dal Consiglio Direttivo;

  3. proporre iniziative e partecipare ai tavoli di lavoro;

  4. intervenire in assemblea con diritto di voto;

Doveri dei Soci

Art. 8 Ogni Socio ha il dovere di:

  1. rispettare statuto, regolamento e le delibere del Consiglio Direttivo;

  2. Intervenire in assemblea informato sugli argomenti all’ordine del giorno;

  3. pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno;

  4. usare in modo corretto gli strumenti di comunicazione del FFA (google group e FB)

  5. tenere un comportamento corretto nei confronti dei Soci e del Consiglio Direttivo;

  6. non agire a nome dell’ Associazione se non autorizzato dal Consiglio direttivo;

  7. non ricorrere alla Magistratura ordinaria in caso di controversia con organi del FFA.

Inammissibilità alla qualifica di Socio

Art. 9 Non possono aderire al FFA:

  1. persone in conflitto di interessi con gli scopi e le attività del FFA

  2. persone che lavorano per una delle organizzazioni presenti in Arsenale o che abbiano lavorato nell’anno precedente alla richiesta di ammissione

  3. persone che abbiano agito in contrasto con i principi dello Statuto

  4. persone giudicate inammissibili su motivazione documentata del Consiglio Direttivo

Perdita della qualifica di socio

Art. 10 La qualifica di socio si perde:

  1. per dimissioni scritte;

  2. se la quota annuale non risulta versata entro il 31 marzo;

  3. per esclusione secondo quanto previsto dall’art. 2533 C.C.

Organi dell’Associazione

Art. 11 Sono organi dell’Associazione:

L’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il portavoce, il segretario.

Assemblea

Art. 12 L’Assemblea è l’organo sovrano del FFA ed è costituita da tutti i soci. Essa è costituente, ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea Costituente, con la maggioranza dei tre quarti dei soci fondatori:

  • approva lo Statuto e l’elenco dei Soci,

  • nomina i membri del Consiglio Direttivo e, fra questi, il Presidente, il Portavoce e il Segretario,

  • stabilisce la data della prima riunione del Consiglio direttivo.

L’Assemblea ordinaria si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno su convocazione del Presidente con 15 giorni di anticipo, tramite e-mail o altri mezzi idonei, con comunicazione riportante il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.

L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo del numero dei soci. Essa delibera con il voto dei due terzi dei presenti.

Nell’ordine del giorno, oltre agli argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, vengono sottoposti per approvazione:

  1. La relazione annuale, culturale e finanziaria;

  2. Il bilancio preventivo e ll bilancio consuntivo;

  3. Il programma annuale delle iniziative;

  4. Il regolamento interno.

Il Socio che interviene in assemblea può rappresentare per delega scritta solo un altro Socio.

Le decisioni dell’Assemblea vengono verbalizzate e rese pubbliche con i mezzi ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità di quella ordinaria o, in caso d’impedimento, dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di un terzo dei soci.

Essa delibera, con la maggioranza dei tre quarti degli intervenuti su:

  1. acquisti di beni non previsti nel bilancio preventivo;

  2. la determinazione di contributi straordinari;

  3. le modifiche allo Statuto e/o al Regolamento;

  4. lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori.

Il Consiglio Direttivo

Art. 13 Il Consiglio direttivo, eletto dall’assemblea, è formato da un numero dispari di componenti da 3 a 5, di cui almeno 2 dello stesso genere e rimane in carica 2 anni. I suoi componenti sono rieleggibili. E’ di diritto Presidente del Consiglio chi ottiene il maggior numero di voti in assemblea; in caso di parità provvedeil Consiglio nella prima riunione da tenersi entro sette giorni dalla data dell’assemblea. Nella prima riunione vengono nominati il portavoce e il segretario. Le riunioni si tengono con cadenza almeno mensile su convocazione di due membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

  • propone l’importo della quota associativa

  • decide in merito alle attività dell’Associazione

  • individua, fra i soci, le persone ritenute più idonee all’esecuzione delle attività

  • approva il preventivo economico-finanziario delle singole attività

  • ratifica la formazione dei tavoli di lavoro perseguendone la massima interoperabilità e il massimo coinvolgimento di tutte le risorse disponibili sia interne che esterne al FFA

  • decide l’espulsione del Socio che abbia compiuto atti lesivi della reputazione dell’Associazione o inosservanze gravi dello Statuto.

Il Presidente

Art. 14 Il Presidente, che non può essere eletto oltre due mandati consecutivi, rappresenta l’Associazione nei confronti delle istituzioni e della cittadinanza ed ha la rappresentanza legale sia in giudizio che di fronte a terzi.

Egli non può essere iscritto a partiti, né partecipare a elezioni pubbliche o rivestire ruoli di rappresentanza in conflitto con lo Statuto.

Ha gli stessi poteri del portavoce e del segretario con i quali opera congiuntamente.

Il Portavoce

Art. 15 Il Portavoce opera in stretta relazione con il Presidente e:

  1. gestisce la comunicazione esterna ed interna del FFA

  2. assicura la produzione dei documenti necessari alle attività del FFA

Il Segretario

Art. 16 Il Segretario opera in stretta relazione con il Presidente e:

  1. assicura la compilazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

  2. assicura la compilazione dei verbali dell’Assemblea dei Soci;

  3. provvede all’incasso delle quote sociali e delle eventuali erogazioni di terzi;

  4. rimborsa le spese sostenute dai soci purché preventivamente autorizzate dal Consiglio;

  5. eroga i fondi necessari allo svolgimento delle attività deliberate dal Consiglio Direttivo;

  6. apre e gestisce un conto corrente presso un primario Istituto Bancario di cui ha la firma congiunta col Presidente;

  7. redige il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e lo Stato Patrimoniale deliberati in Consiglio;

  8. tiene aggiornato l’elenco dei soci.

I Tavoli di lavoro

Art. 17 L’Associazione promuove la formazione di Tavoli di lavoro su libera proposta dei soci; essi devono essere approvati nella prima riunione utile di Consiglio.

Fondo

Art. 18 Il Fondo è costituito dalle quote annuali e dalle erogazioni liberali dei soci o di terzi.

I contributi volontari possono essere costituiti da somme di denaro, beni mobili e immobili, servizi senza oneri all’Associazione.

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Trasparenza, riservatezza, partecipazione e comunicazione

Art. 19 Il FFA agisce secondo canoni di trasparenza. Il Consiglio Direttivo, in casi specifici e motivati, può vincolare i Soci al rispetto di condizioni di riservatezza.

Controversie tra i Soci

Art. 20 Le controversie fra i soci sono sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo.

Scioglimento

Art. 21 L’Associazione si scioglie quando, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, gli scopi vengono dichiarati raggiunti o impossibili da conseguire. L’Assemblea nomina due liquidatori e, fatte salve le disposizioni di legge, decide la destinazione del patrimonio.

Norme applicabili

Art. 22 Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono gli articoli applicabili del Codice

Civile.

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Regolamento dell’Associazione Futuro Arsenale

Precisazioni sulla denominazione

Art. 1 Il FFA, definita in Statuto “parte organizzata della Comunità Patrimoniale dell’Arsenale di Venezia, è detta altrimenti “Eredità Patrimoniale” (si veda la Convenzione di Faro del 27 ottobre 2005, Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society).

Precisazioni sugli Scopi

Art. 2 Le finalità statutarie, in particolare, sono volte a:

– recuperare l’integrità fisica e architettonica delle antiche strutture dell’Arsenale rendendone leggibili le forme originarie,

– ripristinare le funzioni e valori originali, estetici e socio-culturali,

– favorire l’avvio di attività produttive coerenti con la storia e la vocazione marittima del compendio,

– favorire l’inclusione sociale e il coinvolgimento pubblico.

Precisazioni sulle Attività

Art. 3 L’Arsenale di Venezia costituisce una testimonianza di valore storico, artistico e sociale di primo piano nel patrimonio pubblico mondiale.

Le attività del FA, nel rispetto delle linee guida statutarie,:

  • si fondano sul patto fiduciario fra gli Aderenti, che s’impegnano a condividere in via prioritaria fra loro, informazioni, progetti e azioni legate all’Arsenale;

  • sostengono le proposte che apportino miglioramenti sociali valutabili e sviluppino un’economia fondata sulla conoscenza, l’unione di lavori nuovi e tradizionali e le tecnologie ad alto valore aggiunto;

  • favoriscono progettualità e attività ad alta intensità di lavoro, manuale e intellettuale, per qualificare il lavoro stesso, la vita e incrementare l’insediamento residenziale permanente;

  • utilizzano pratiche e modelli atti a generare ampia partecipazione civica, consenso e azioni in linea coi principi di sussidiarietà2.

  • Si basano sullo scambio di saperi e di esperienze nonché le pratiche di collaborazione e di comunicazione orizzontali volte a generare progressivamente autonomia e a valorizzare le potenzialità di attivazione della comunità.

Ogni azione del FFA è intrapresa nell’interesse della comunità e a sua tutela, per promuovere la partecipazione alla progettazione e alla gestione dell’Arsenale, comprese le scelte relative al bilancio, la valutazione economica, sociale e di impatto.

Precisazioni sui Tavoli di lavoro

Art. 4 I partecipanti ai tavoli di lavoro sono vincolati a rispettare lo statuto e, nel loro agire, fanno prevalere l’interesse collettivo su quello particolare. Nella loro attività sono autonomi, salvo motivati interventi del Consiglio Direttivo.

Il gruppo di lavoro elegge all’unanimità e sfiducia a maggioranza di due terzi il capogruppo del Tavolo e un vicario, responsabili di coadiuvare la comunicazione delle attività e istruirle.

Data, ora, luogo di ritrovo e contenuti sono resi pubblici, con preavviso di almeno 2 giorni, sui canali d’informazione a disposizione del FFA per consentire la partecipazione dei soci.

Precisazioni sulla trasparenza e riservatezza

Art. 5 Il FFA persegue una politica di accessibilità delle informazioni e massima disponibilità delle stesse, anche in formati aperti, si propone di attivare mezzi off-line e web nei quali esse siano sempre reperibili con facilità, dove si comprenda come possono essere condivise e pubblicate, e sia possibile per tutti interagire e partecipare alle attività. Ogni documento condiviso, salvo quanto già stabilito, è soggetto a modelli di licenza creative commons o analoga, adatta agli scopi e ai casi stabiliti dal Consiglio.

Precisazioni sulle controversie

Art. 6 Il Consiglio, qualora ne ravveda la necessità, può contestare all’interessato, entro sette giorni dal suo deferimento, i rilievi mossi da chi ne ha segnalato il comportamento, e sentirne la difesa. I provvedimenti, di qualsiasi natura, vengono comunicati agli interessati con lettera raccomandata A/R o posta pec entro 15 giorni dall’inizio del procedimento. Contro tali decisioni è ammesso, entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, il ricorso all’Assemblea che deve essere convocata da almeno un terzo dei soci.

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Nel seguito FFA